Dimissioni in bianco. Fornero tradisce le donne (e le sue promesse)

Ritanna Armeni Pubblicato da
il 27 aprile 2012.
Pubblicato in Diritti.

Gentile ministra Fornero, mi dispiace davvero dirlo ma lei non ha mantenuto le sue promesse. Non ha risolto il problema delle dimissioni in bianco che obbligavano le donne che rimanevano incinte a lasciare il posto di lavoro. Il disegno di legge sul mercato del lavoro lascia confusa anzi, nella sostanza, può peggiorare la condizione già esistente.

Non è facile capire quell’articolo 55 tanto l’italiano è sciatto, confuso, ingarbugliato, burocratico. Ci vogliono molte letture e la spiegazione di chi se ne intende più, ma alla fine il senso è questo.

Salvo che il fatto “costituisca reato” , dice la legge, il datore di lavoro che “abusi del foglio firmato in bianco al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale è punito con la sanzione amministrativa da 5000 a 30.000 euro”.

La prima domanda è ovvia: quando l’abuso costituisce reato? Siamo di fronte ad un datore di lavoro che usa uno strumento illegale, la firma su una lettera di dimissioni per potere licenziare. È abuso o reato? Evidentemente, per la sua proposta di legge il ricatto è, nella maggior parte dei casi, un abuso. E come si interviene nei confronti di un abuso? Con una multa di maggiore o minore entità. Riassumendo e andando alla sostanza la donna che viene licenziata, in seguito alla estorsione di una firma su una lettera di dimissioni senza la quale non sarebbe stata assunta, viene lo stesso licenziata, ma il suo datore di lavoro paga un’ammenda allo Stato. Ora, ministro ci spieghi, per piacere perché il licenziamento di quella donna non è “discriminatorio” e non rientri, di conseguenza, sia secondo la vecchia legge che secondo la nuova (quella ancora in discussione in Parlamento) fra i licenziamenti che prevedono il reintegro. Non le pare evidente la discriminazione sessuale? Non è chiaro che rimane intatto l’impedimento alla maternità che in molte le avevamo chiesto di rimuovere? Secondo la sua proposta di legge se un datore di lavoro commette reato non si sa che cosa succede, se abusa paga una multa, ma per la donna il licenziamento c’è comunque. Dobbiamo dedurne che le norme contro le discriminazione sul luogo di lavoro valgono per tutti, ma non per chi aspetta un bambino e, inoltre, per tutti coloro che hanno firmato per essere assunti una lettera di dimissioni.

So bene che il primo comma del suo articolo di legge prevede che la lavoratrice madre non può essere licenziata nei primi tre anni di vita del bambino, so bene che lei ha innalzato questo periodo che prima di limitava ad un anno. Con tutto il rispetto possibile questo è fumo che solo giornali disinteressati e superficiali hanno potuto avallare come grande cambiamento. La pratica delle dimissioni in bianco si è diffusa proprio per evitare la legge e ha davvero poca importanza che questa preveda tre anni o uno di garanzia per la lavoratrice che diventa madre. L’abuso o il reato vanno prevenuti e tagliati alla radice con dei semplici e chiari meccanismi come quelli previsti dalla legge 188 prima che venisse abrogata dal governo Berlusconi . Questo le avevamo chiesto. Non quel testo che quando non è incomprensibile prevede delle assurdità di cui non si capisce il senso. La donna, dice la sua legge, dovrebbe offrire entro 7 giorni dalla ricevuta della raccomandata di licenziamento le proprie prestazioni al datore di lavoro come forma di contestazione. Abbiamo provato ad immaginare la scena. La donna incinta che si reca sul luogo di lavoro Che succede? Viene cacciata? Ritorna? Insiste? Prega? Invoca la legge sul mercato del lavoro? Qui siamo all’assurdo o al grottesco. Quando proviamo a tradurre il burocratese nel linguaggio della realtà lo sgomento è davvero tanto. Davvero chi fa le leggi è così lontano dalla vita reale? Evidentemente sì. Evidentemente le donne che si sono impegnate finora in questa battaglia dovranno trovare altre strade per arrivare al loro obiettivo.

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2 Responses to Dimissioni in bianco. Fornero tradisce le donne (e le sue promesse)

  1. rita

    27 aprile 2012 at 17:00

    non sapevo della legge 188/97 cavolo!
    Ho letto che “La legge 188 prevedeva infatti una procedura relativa all’assunzione di una semplicità disarmante: il modulo col quale si veniva assunti riportava un numero progressivo, tali moduli erano validi per un periodo limitato, per dimettersi occorreva un modulo analogo che ovviamente doveva riportare un numero progressivamente successivo e valido nel periodo relativo alle dimissioni del lavoratore, in questo modo veniva meno l’elemento «ricattatorio».
    Bene, forse anche questo non avrebbe risolto tutto considerando la tipologia di certi padroni ma era pur sempre qualcosa.
    La Fornero ha spiegato perchè non vuole ripristinare questa legge?

  2. claudio

    27 aprile 2012 at 13:49

    Condivido l’articolo e ritengo la pratica delle dimissioni in bianco semplicemente mostruosa. Ma il fenomeno è – purtroppo – molto più esteso di come è rappresentato in quest’articolo. Non sono solo le donne a subire quest’orribile umiliazione ma la generalità dei lavoratori (non più tardi di qualche settimana fa è capitato ad un mio amico esattamente la stessa cosa). E’ un’umiliazione che grida vendetta e che in fondo basterebbe poco ad eliminare: perché non stabilire un termine entro il quale il lavoratore che si dice si sia dimesso possa, se ritiene, confermare o disattendere tale volontà presso qualche ufficio pubblico (che so i centri per l’impiego). Magari stabilendo che trascorso detto termine le dimissioni si intendano confermate, in modo che chi si è dimesso davvero non sia obbligato a questo “giro agli uffici” ma chi “è stato” dimesso possa rendere inefficace quell’atto?