Ecco le balle del governo sul mercato del lavoro

Nanni Riccobono Pubblicato da
il 27 marzo 2012.
Pubblicato in gli Altri, Lavoro.

In questi giorni non abbiamo sentito altro che appassionate difese della riforma del mercato del lavoro in nome della sua funzione liberatrice dei giovani dal precariato. Il coro è guidato dagli assolo del presidente della Repubblica Napolitano che chiama il sindacato alla responsabilità per salvare la Patria e i nostri figli sacrificando quella quisquilia che sarebbe l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ma quante e quali delle misure previste sono delle vere – ed efficaci – novità? Ne parliamo con Pierpaolo Alleva, uno dei 50 giuslavoristi che ha firmato un documento in cui, tra l’altro, si afferma che il governo sta dicendo un mucchio di bugie.

Partiamo dall’articolo 18: non è importante che, pur ridimensionato ai soli licenziamenti per motivi discriminatori, venga esteso anche alle aziende con meno di 16 lavoratori?

Questa è una bugia grossa come una casa. La nullità del licenziamento discriminatorio era già prevista dalla legge 108 del 1990,  che lo sottoponeva appunto all’art.18, ma prima ancora c’era la legge 204 del 1966; sono cioè 46 anni che il licenziamento discriminatorio si applica a tutti i lavoratori indifferentemente.  Il problema è un altro e cioè che questa norma non ha cambiato le condizioni di nessuno perché la discriminazione è difficilissima da provare. Io ci sarò riuscito 4/5 volte in 40 anni di avvocatura.  Mentre di licenziamenti ingiustificati ne ho fatti annullare qualche centinaio.

Per licenziamenti ingiustificati intendi quelli per motivi economici o disciplinari?

Si, anche se si tratta di due vizi diversi e se in certi casi si può, quando si fa causa per motivi discriminatori, chiedere il reintegro, in subordine anche per licenziamento ingiustificato. Perché è ovvio che la discriminazione intesa come odio nei confronti di un gruppo sociale, che sia  gruppo religioso, etnico o politico, al processo è difficilissimo da provare. Ma se hai chiesto l’annullamento anche perché ingiustificato, la giustificatezza del licenziamento deve essere provata dal datore di lavoro. E’ evidente che con il solo vizio della discriminazione non ci si fa niente.  Poi il licenziamento discriminatorio può essere letto in una particolare accezione che è quella di “rappresaglia”. Io ti posso licenziare perché voglio contrastare l’uso da parte tua di un diritto, in particolare un diritto costituzionale. Per esempio se il lavoratore decide di godere del suo diritto alle ferie, consumandole gli ultimi cinque giorni dell’anno, per dire, e il datore di lavoro a questo punto lo licenzia, trovando un’altra scusa. E’ un po’ più facile da provare, ci sono riuscito una decina di volte, ma parliamo comunque di piccolissimi numeri.

Parliamo di contratti a tempo; il governo dice di aver fissato il tetto massimo di utilizzo per questi contratti a 36 mesi. 

Un’altra balla. E’ stato il governo Prodi ad introdurre questa soglia oltre la quale non possono più essere fatti al lavoratore contratti a tempo  determinato. Ed è un bidone, perché non essendoci il diritto di prelazione alla riassunzione, il datore di lavoro dopo 36 mesi quel lavoratore semplicemente non lo chiama più.

Ci sarà almeno una novità positiva in questo provvedimento…

Si, una sola.  E’ stato preso sotto tiro l’utilizzo di lavoratori che hanno la partita Iva con monocommittenza. Significa che se  il reddito del lavoratore con partita Iva viene al 60% da un solo committente si presume che si tratti in realtà di un rapporto di lavoro subordinato. Io non dico che la cosa non serva ma sono abbastanza contrario ai sistemi empirici di classificazione  della realtà; sembrano semplici ma poi c’è sempre la possibilità di aggirarli. I datori di lavoro, dopo aver provato ad usare molto i contratti a progetto, che non hanno superato il vaglio della giurisprudenza, perché il progetto pulito non c’era mai e così via, hanno fatto il salto al di fuori stabilendo rapporto di lavoro autonomo puro, con il risultato che per molte partite Iva si arriva al paradosso che il cliente è uno solo. Però io sono arrivato alla conclusione che noi giuristi pro lobour non abbiamo saputo reagire bene fino ad ora. Perché il problema è che quando hai di fronte una persona che ha lavorato sempre facendo fatture alla ditta per cui lavora, una cosa è discutibile: che ci sia la continuità e la coordinazione. Allora, invece di cercare sempre di dimostrare in tribunale che il rapporto è subordinato basterebbe dimostrare che il rapporto è continuato e coordinativo. E siccome il coordinato e continuativo, senza progetto, si trasforma a sua volta in rapporto subordinato, invece di spolmonarci a dimostrare che prendeva ordini vincolanti dal committente basta dimostrare le altre due caratteristiche.

C’è anche l’aumento dell’aggravio fiscale per chi utilizza i contratti a tempo determinato.

Ed è un’altra stupidaggine, frutto  delle buone intenzioni di Fassina, il quale però non ha capito una cosa fondamentale: il problema dei contratti precari non è un problema economico, è un problema di potere sociale. Si fanno per tenere i lavoratori sotto sferza, non per risparmiare. In alcune situazioni si può anche risparmiare, tipo il vecchio Co.co.co o Co.co.pro, ma ormai anche lì si risparmia poco, la contribuzione, anche in quei casi, è al 29%.  Per capire che il problema delle imprese non è il risparmio basta pensare al rapporto di lavoro somministrato, cioè l’interinale. Al datore di lavoro costa di più, perché paga il lavoratore esattamente come se fosse stato assunto e in più paga anche l’agenzia. Eppure ne viene fatto larghissimo uso.

Questo discorso vale anche per l’art. 18 o no?

Certo, l’articolo 18 infatti è importante non per la reintegra del licenziato sul posto del lavoro, che pure è soggettivamente fondamentale, ma per l’immenso e inestimabile valore di prevenzione che ha. E’ stato obiettato che di sentenze di reintegro se ne fanno poche in Italia: è vero, ma quanti licenziamenti non si fanno perché  c’è l’art. 18? Senza l’art .18 non si possono esercitare i propri diritti in corso di rapporto. Pensiamo al mobbing, una situazione che è molto diffusa. Ribellarsi contro il demansionamento lo puoi fare solo se sei tutelato, altrimenti alla ribellione corrisponderebbe il licenziamento. Un altro caso lampantissimo è quello delle imprese che hanno meno di 16 dipendenti, dove appunto l’art. 18 non si applica. Lì è molto diffuso questo fenomeno: il lavoratore riceve apparentemente un assegno con un salario allineato ai contratti collettivi, ma poi deve restituire al datore di lavoro, brevi mano, due o trecento euro. E’ normale. Puoi non farlo, certo, ma prima o poi ti licenzieranno.

Il suo è un quadro molto chiaro mentre nel Paese sembrano prevalere le “ragioni” di governo e imprenditori e Fiom e Cgil passano per irresponsabili e conservatrici.

Chi fa  questo mestiere sa benissimo queste cose, ma l’hanno capito anche i lavoratori che senza art. 18 il diritto del lavoro è scritto sulla sabbia e infatti ci sono ovunque mobilitazioni. Ma penso che  alla fine saranno in molti gli italiani a capire in quale situazione stanno mettendo il lavoro, anche perché il governo un errore lo ha fatto e cioè ha cercato di creare un sistema asimmetrico, dove c’è la reintegra o l’indennizzo per il licenziamento disciplinare e solo l’indennizzo per quello economico. Immediatamente sorge la domanda: ma chi dice che è veramente economico? Questa è una buca da cui non usciranno e la gente lo capisce e si sente anche presa in giro.

 

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